SINTESI DECRETO UFFICIALE COMUNITA’ ENERGETICHE (Rev 01-12-2024)

 1)   Per creare una comunità energetica (CER) bastano almeno 2 soggetti distinti; non ci sono limiti al numero di partecipanti, ma solo l’ubicazione in zone servite dalla stessa cabina primaria (sono confini molto estesi che raggruppano il più delle volte anche più Comuni insieme, verificabile sul sito: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie).

2)   Possono farne parte tutti i tipi di soggetti, tranne le grandi imprese (aziende con oltre 249 occupanti; fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro).

3)   Per costituire legalmente la CER basta rivolgersi ad un Commercialista, che registrerà la CER presso l’Agenzia delle Entrate sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, consorzio, ecc, in genere organizzazione senza scopo di lucro e dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER dovrà avere un atto costitutivo, uno statuto ed un amministratore.

La registrazione all’Agenzia delle entrate costa 200,00-250,00 €;

Per la registrazione al GSE ci posso pensare io.

4)   Vale l’accesso anche per impianti di produzione di AMPLIAMENTO ad impianti incentivati e esistenti, creando una nuova sezione distinta;

   a.   Non vale per impianti realizzati con Superbonus;

   b.   Non vale per impianti a terra;

   c.   Vale per impianti con detrazione al 50%;

   d.   Vale anche con altri tipi di incentivi in conto capitale se percepito max 40%.

5)   Viene riconosciuto per 20 ANNI un incentivo sull’ ENERGIA CONDIVISA (con cadenza ORARIA) dai membri della comunità, cioè quanto l’esubero di energia di un produttore viene consumato da un altro consumatore, indirettamente tramite la rete Enel.

Oltre a percepire quanto deriva dalla vendita dell’energia con il Ritiro Dedicato (0,045 €/kwh) e dall’autoconsumo istantaneo di energia.

6)   Se l’energia “condivisa” è + del 55% di quella immessa ai fini della condivisione da parte dei produttori (quindi escludendo l’energia auto-consumata dal produttore) il relativo incentivo deve essere suddiviso (dall’Amministratore della Comunità) tra i seguenti membri:

     a.   persone fisiche

     b.   enti con finalità sociali (comune, misericordie, società sportive, chiese, ecc)

7)   Se percepito il contributo in Conto Capitale, previsto per gli impianti in Comuni con meno di 5.000 abitanti, la percentuale di cui sopra è del 45%.

8)   E’ previsto un incentivo in Conto Capitale per la costruzione di nuovi impianti, ma deve essere richiesto entro il 31/03/2025 e vale:

   a.   1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;

   b.   1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;

   c.   1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;

con specifiche regole per la rendicontazione.

9)   L’incentivo per l’energia condivisa di cui al punto 5) non ha un valore fisso ma varia in funzione del prezzo di mercato e si può considerare circa di 0,11-0,12 €/kwh.

10) Nel caso in cui venga richiesto il contributo in Conto Capitale di cui al punto 8), gli incentivi di cui al punto 9) sono ridotti in maniera proporzionale tra 0 ed il 50%, per la sola energia prodotta dall’impianto che ha ottenuto il contributo, tranne nel caso che l’energia si consumata da Enti Territoriali (Comuni, ecc) o Enti religiosi, del Terzo settore e di protezione ambientale.

11) E’ stata introdotta anche la possibilità di AUTOCONSUMO INDIVIDUALE A DISTANZA: un soggetto può beneficiare della produzione di un impianto su uno o più siti a sua disposizione diversi dal sito di produzione, ricevendo l’incentivi di cui al punto 9).

Pistoia, 01/12/2024

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